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lo scontro

Il sindaco di Serradifalco resiste: «Non mi dimetto». Carte alla Regione, citato il caso Val d’Aosta

Burgio respinge l'ultimatum, presenta memorie difensive e invoca la sentenza della Corte costituzionale sui limiti dei mandati

03 Luglio 2026, 08:09

08:10

Serradifalco, stop di Schifani al terzo mandato di Burgio: 7 giorni per dimettersi

La vicenda del terzo mandato del sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio, è tutt'altro che conclusa. Dopo l’ultimatum che gli è stato notificato dall'Assessorato regionale Autonomie locali, con un termine di 7 giorni per rassegnare le dimissioni, prospettando, in caso contrario, l'avvio del procedimento di rimozione dalla carica per presunte «gravi e persistenti violazioni di legge», il sindaco è pronto a presentare le memorie difensive. Lui si limita a dire: «Non mi dimetto».

Burgio utilizzerà il termine previsto dalla normativa per sostenere la legittimità della propria elezione, richiamando in particolare la sentenza n. 16 del 19 febbraio 2026 della Corte costituzionale. In quella pronuncia, riferita a un caso della Valle d'Aosta, i giudici hanno dichiarato incostituzionale una disposizione che limitava il numero dei mandati consecutivi dei sindaci, ritenendola in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione. Pur riguardando un'altra Regione a statuto speciale, la decisione viene ritenuta da diversi osservatori giuridici suscettibile di riflessi anche sulla normativa siciliana, sebbene per quest'ultima sia considerata necessaria una specifica pronuncia della Consulta.

Sulla vicenda c’è anche la segnalazione inviata dal prefetto di Caltanissetta, Licia Messina, all'Assessorato regionale, nella quale veniva evidenziato il possibile contrasto normativo relativo alla candidatura di Burgio, rieletto per il terzo mandato consecutivo nelle Amministrative del 24 e 25 maggio. Nel frattempo il sindaco si è regolarmente insediato, ha nominato la Giunta e continua a esercitare le proprie funzioni.

Al centro dell'attenzione vi è anche il riferimento, contenuto nella diffida dell'Assessorato, all'eventuale rimozione dalla carica. Tale misura è disciplinata dall'articolo 40 della legge 142 del 1990, recepito dalla normativa regionale siciliana, e presuppone gravi e persistenti violazioni di legge. Su questo punto viene richiamata anche una circolare del 2015 dello stesso Assessorato, nella quale si precisa che la rimozione costituisce uno strumento eccezionale e che la gravità delle violazioni, la reiterazione della condotta e il pericolo per l'ordine pubblico rappresentano elementi imprescindibili per l'adozione del provvedimento. Ma tali presupposti possono essere ravvisati nel caso di una candidatura ammessa dagli organi competenti?

Inoltre la candidatura di Burgio era stata ammessa dalla Commissione elettorale. E dopo la proclamazione degli eletti, nessun ricorso risulta presentato nei 30 giorni seguenti per contestare l'esito delle elezioni. Sarà adesso l'Assessorato, una volta esaminate le memorie difensive del primo cittadino, a decidere.